Obbligo di possesso della certificazione verde dal 15 ottobre 2021

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Obbligo di possesso della certificazione verde dal 15 ottobre 2021

E’ stato pubblicato in Gazzetta il D.L. 127/2021, che introduce l’obbligo di possesso della certificazione verde, con decorrenza dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

SOGGETTI OBBLIGATI
L’obbligo del possesso del green pass è previsto per:
➔ i lavoratori dipendenti (di tutte le categorie, compresi: i collaboratori familiari, colf, badanti, baby sitter e somministrati), sia che lavorino all’interno sia all’esterno dell’azienda;
➔ i soggetti che svolgono attività di formazione;
➔ i soggetti che svolgono attività di volontariato;
➔ i titolari di azienda,
➔ i lavoratori autonomi,
➔ i lavoratori dipendenti di altre aziende che accedono ai locali aziendali.
L’obbligo di possesso del Green Pass NON si applica ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata da autorità sanitaria competente.

CHI EFFETTUA IL CONTROLLO
La verifica del possesso del green pass dovrà essere effettuata da persona/e delegata/e a tale scopo mediante la lettura del QR-Code, utilizzando l’app “Verifica C-19” (si veda il fac simile di delega allegata).
Nel caso in cui il lavoratore non passi in azienda per recarsi al lavoro, la verifica dovrà essere effettuata dal committente o dal gestore del servizio di trasporto.

PROCEDURA
I lavoratori che risultino privi della certificazione verde in sede di controllo, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, senza diritto alla retribuzione corrente e differita o altro compenso comunque denominato.
In questa ipotesi, si consiglia di comunicare all’interessato l’impossibilità di lavorare fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (si veda il fac simile della comunicazione allegata).
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso di certificazione, il datore di lavoro potrà decidere di sostituire il lavoratore assente per un periodo non superiore a dieci giorni e, non oltre il termine del 31/12/2021. Il rapporto di lavoro in sostituzione potrà essere rinnovato una sola volta per un ulteriore periodo di 10 giorni.

SANZIONI
Nell’ipotesi in cui il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro in violazione delle suddette disposizioni, sarà sanzionato fino alla misura massima di 1.500 euro.
Il datore di lavoro che non predisporrà le modalità operative per accertare il possesso della certificazione all’accesso dei luoghi di lavoro entro il 15 ottobre 2021 o non effettuerà i controlli, sarà passibile, salvo il fatto che ciò non costituisca più grave reato, di sanzione amministrativa sino a 1.000 euro.

PRIVACY
Si ricorda inoltre di modificare il sistema di gestione della privacy, integrando il registro dei trattamenti e il documento di gestione. A tal fine si consiglia di coinvolgere i gestori della privacy.
 

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